LO STATUTO

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ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile, ad iniziativa del Maestro Giuseppe Gaccetta, la spettabile "Fondazione Maestro Francesco Sfilio" senza scopo di lucro, avente sede in Genova, Salita Mascherona 8 rosso.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa

ARTICOLO 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di promozione della cultura ed in particolare lo scopo di promuovere la diffusione del sistema didattico e di scuola di violino "Alta Cultura di tecnica violinistica" del Maestro Francesco Sfilio attraverso un fitto programma di iniziative, anche in collegamento con la realtà musicale europea ed internazionale, attraverso la realizzazione di due progetti fondamentali:

  1. Svolgimento di attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professioanle in campo muscial-violinistico, con aprticolare rigurado a giovani provenienti da tutti i Paesi;

  2. Creazione e finanziamento, anche mediante l'erogazione di premi e borse di studio, di una scuola intitolata al Maestro, con attività concertistica nazionale e internazionale,nonchè il sostegno della stessa, anche qualora la Fondazione ritenesse opportuno concedere l'utilizzo del nome, ma non gestire direttamente la scuola.

La fondazione non potrà svolgere attività diversa da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

  1. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

  2. Amministrare e gestire i beni di cui sia propietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

  3. Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

  4. Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, conocrrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

  5. Costituire ovvero concorrere alla constituzione, sempre in via accessoriea e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonchè partecipare a società del medesimo tipo

  6. Svolgere, in via accessorie e strumentale, al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, dell'informatica, degli audio-visivi e a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);

  7. Organizzare spettacoli, concerti e stagioni concertistiche.

ARTICOLO 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal fondo di dotazioni costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

  • dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

  • dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

  • dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

  • da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

  • dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;

  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 - Organi

Organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Amministrazione;

  • il Presidente;

  • il Segretario Generale.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'articolo 10, sesto comma, del D.Lgs. 460/1997

ARTICOLO 7 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente convoca e preside il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amminisrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

ARTICOLO 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente è formato da otto membri nominati a vita dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione. Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di sostituire i membri defunti e/o dimissionari.
I nuovi eletti subentreranno nella carica entro 30 giorni dalle dimissioni, permanente impedimento o decesso.
In caso di sostituzione del Presidente gli altri membri del Consiglio designano al loro interno e a maggioranza il nuovo Presidente, fissando la durata della carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione nominano, a loro volta, i componenti del Consiglio stesso in sostituzione di Consiglieri defunti e/o dimissionari e il Segretario Generale.
Al Consiglio d'Amministrazione, inoltre, spetta:

  1. di deliberare eventuali modifiche dello Statuto;

  2. di redigere e approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo; l'esercizio finanziario decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

  3. di gestire con il Presidente la straordinaria amministrazione;

  4. di assumere e licenziare il personale dipendente, determinando il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al D.Lgs. 04/12/1997 n.460.

ARTICOLO 9 - Delibere Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri. Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di 15 giorni e con l'indicazione dell'Ordine del giorno da trattare.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le dei1berazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 10 - Verbali Consiglio Amministrazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri numerati in ogni pagina.

ARTICOLO 11 - Segretario Generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il trattamento giuridico ed economico noi limiti di cui al citato D.Lgs.460/1997.
Egli collabora col Presidente:

  • alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonchè al successivo controllo dei risultati;

  • all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo;

  • cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'Amministrazione;

  • partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

ARTICOLO 12 - Collegio Dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominati al momento della costituzione della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i revisori sono rieleggibili da parte del Consiglio di Amministrazione che provvede anche a nominare il componente del Collegio dei Revisori dei Conti che abbia cessato dalla carica per morte o dimissioni o impedimento, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.
Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'Amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La carica di Revisore è inconciliabile con quella di Consigliere.

ARTICOLO 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 14 - Estinzione e scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 C.C. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che verranno scelti tra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 662/1996 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. numero 460 del 4 dicembre 1997.



Giuseppe Gaccetta
Mario Epifani
Gianmario Zunino
Giuseppe Bignami
Eliano Calamaro
Andrea Franzetti
Giulio Franzetti
Paolo Orsolino



 
Giuseppe Gaccetta


 
Francesco Sfilio


 
Camillo Sivori


 
Niccolò Paganini